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Edilizia agevolata

In questa forma di edilizia, lo Stato interviene favorendo la costruzione di alloggi da destinare a prima abitazione, mettendo a disposizione contributi a fondo perduto destinati alle singole famiglie, in base al  reddito. In sintesi lo Stato concede, alle famiglie che acquistano la prima casa, un mutuo agevolato facendo si che una quota degli interessi siano a carico dello Stato stesso. Saranno, poi, le imprese di costruzione a richiedere direttamente i finanziamenti alle Regioni o agli enti locali.
Per poter beneficiare di tali immobili i soggetti dovranno, rispettare i seguenti vincoli:

  • cittadinanza italiana
  • reddito annuo, riferito al nucleo familiare, non superiore ai limiti di legge
  • residenza o domicilio nel Comune nel quale si richiede l'appartamento;
  • "non possidenza" nel medesimo comune di alloggi sufficienti alle esigenze del proprio nucleo familiare;
  • non aver ottenuto negli ultimi venti anni alcuna assegnazione di abitazione, in proprietà o in superficie, realizzata o acquistata con il concorso del contributo pubblico;
  • veto sulla vendita o affitto del bene per un certo periodo (solitamente cinque anni);
  • il rispetto dei vincoli di prezzo di vendita e canone nel caso si decida di vendere o affittare l'immobile nel periodo di vigenza della convenzione (solitamente venti anni).

Gli immobili possono essere edificati su terreni di due tipi:

  • terreni in diritto di proprietà (oltre alla proprietà dell'immobile si detiene, pro quota, la proprietà del terreno su cui l'immobile insiste);
  • terreni in diritto di superficie (dove si ha in uso per 99 anni, rinnovabili, la quota di terreno su cui insite l'immobile) in questi casi il terreno è sempre messo a disposizione del Comune.

Gli interventi possono essere realizzati da cooperative edilizie, da imprese di costruzioni, da enti e dai privati proprietari delle aree preventivamente espropriate e cedute in diritto di proprietà o concesse in diritto di superficie agli assegnatari.
L'edificazione deve avvenire conformemente al piano per l'edilizia economica e popolare (anche denominato piano di zona o piano 167, dal numero della legge che lo ha introdotto, nel 1962) e, nei comuni che non ne siano dotati, nelle aree residenziali individuate nei programmi costruttivi previsti dall'art. 51 della L. 865/1971.
Le cooperative edilizie sono volte a procurare un alloggio ai soci, in proprietà o in affitto.
Una cooperativa d'abitazione è amministrata dai seguenti organi sociali: un Consiglio d'Amministrazione; un Collegio sindacale, e un’Assemblea costituita da tutti i soci.
La costituzione di cooperative di questo tipo ha quindi per scopo la costruzione e la distribuzione di case ai soci al prezzo di costo; in questo modo viene eliminato il profitto dell'imprenditore e si trae vantaggio da tutte le agevolazioni previste.

Nel corso degli ultimi anni la legislazione si è occupata degli immobili da costruire, con il  Decreto Legislativo 20 giugno 2005, n. 122Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire”, che obbliga il costruttore o le società Cooperative a consegnare all'acquirente una fideiussione di importo corrispondente alle somme versate prima dell’atto del trasferimento di proprietà.
In questo modo sono stati eliminati i rischi a carico del promissario acquirente nel caso in cui il costruttore o la Cooperativa subentri in una situazione di crisi e quindi nel fallimento.

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